
04 Ago Etichetta del vino: le 7 indicazioni obbligatorie
PERCHÉ INVESTIRE SU UN’ETICHETTA EFFICACE
L’etichetta viene definita come la carta d’identità del prodotto, utile al consumatore per orientarlo nella fase di acquisto permettendogli di fare una scelta consapevole.
Fra tutti gli alimenti e le bevande che sono soggette alla normativa vigente sull’etichettatura alimentare, un caso particolare è rappresentato dal mondo vinicolo per diverse ragioni. Innanzitutto è prevista una normativa sia a livello nazionale che europeo in materia e, in seconda battuta, assume un ruolo fondamentale la singolarità del prodotto, essendo il vino una bevanda talmente importante da essersi radicata completamente nella cultura dei paesi che lo producono.
L’etichetta del vino si è evoluta infatti di pari passo con la storia del vino stesso, ricoprendo un ruolo sempre più comunicativo.
È fondamentale dedicare massima attenzione e cura alla realizzazione dell’etichetta: essa infatti è responsabile della comunicazione del prodotto e del brand stesso.
Il compito dell’etichetta è dunque quello di rappresentare l’azienda ma, al tempo stesso, deve attirare l’attenzione del cliente fornendogli tutte le informazioni necessarie che lo aiutino ad acquistare.
Per quanto possa essere importante la qualità del vino, la scelta di acquisto avviene quasi unicamente attraverso l’etichetta. Capiamo bene quindi l’importanza assoluta di averne una che faccia vendere. Un’etichetta unica e diversa da quelle dei competitors.
Com’è possibile realizzare un’etichetta unica e facilmente riconoscibile?
La prima cosa da fare e quella di rivolgersi a dei buoni professionisti che sappiano individuare una precisa strategia di marketing.
Occorrono infatti particolari competenze in materia di neuromarketing grazie alle quali è possibile individuare quegli elementi che rendono unica la tua etichetta.
Per riuscire in questo intento bisogna perciò comprendere due aspetti fondamentali:
-l’identità del proprio marchio;
-il tipo di target a cui ci si vuole rivolgere.
Il messaggio che vuoi trasmettere deve essere chiaro, diretto e adatto al tuo pubblico senza mai ricadere nella banalità.
In sostanza, l’etichetta deve trasmettere immediatamente la qualità e il valore del tuo vino e deve ricondurre al tuo marchio.
Le 7 informazioni obbligatorie dell’etichetta del vino
- La denominazione di vendita. Indica quale prodotto è contenuto nella bottiglia. Innanzitutto è obbligatorio trascrivere questa indicazione con caratteri doppi rispetto alla sede imbottigliatrice. Occorre poi ricordare che la legge detta disposizioni differenti a seconda che si tratti di un vino DO (denominazione d’origine) / IG (indicazione geografica) o di un vino varietale. Per i vini generici, ossia quelli sprovvisti di qualsiasi denominazione specifica, viene utilizzata la dicitura “vino” accompagnata dalla specifica del colore (rosso, bianco o rosato). Per i vini DOP o IG tale espressione può essere omessa, proprio per indicare il nome geografico dell’area viticola protetta, seguita dalla denominazione.
- Indicazione dell’azienda imbottigliatrice (nome, ragione sociale e sede). L’art. 59 del Reg. 479/2008 sancisce l’obbligo di indicare assolutamente chi ha imbottigliato il vino, in altre parole colui che è responsabile legalmente. Questa decisione trova origine nella volontà di tutelare il consumatore: quest’ultimo infatti deve essere messo nella condizione di individuare facilmente chi è l’imbottigliatore, ossia l’ultimo operatore della catena produttiva. Se dovesse essere chiamato in giudizio per rispondere dei danni cagionati al consumatore, egli potrà, dopo averlo risarcito, esercitare il diritto di regresso sul produttore. In caso si tratti di un vino importato, quello che dovrà essere inserito nell’etichetta è il nome dell’azienda importatrice.
- Nazione di produzione. In virtù dell’articolo 55 Reg. 607/2009, è obbligatorio inserire nell’etichetta del vino il Paese di provenienza dello stesso in maniera chiara e ben visibile attraverso le diciture ‘prodotto in..’, ‘prodotto di..’ o ‘vino di..’ . Se il vino proviene da più Paesi dell’Ue, in tal caso si riporterà la dicitura ‘vino della comunità europea’.
- Volume nominale. Il volume nominale rappresenta il quarto requisito importante da inserire nell’etichetta del vino. La norma prevede la possibilità di esprimerlo in litri, centilitri o millilitri attraverso gli acronimi ‘l’, ‘cl’ o ‘ml’ seguite dalla lettera ‘e’ che significa ‘stima’. Ecco qui una serie di esempi corretti di volume nominale da riportare nell’etichetta:
- 750 ml e
- Contenuto 750 ml e
- Net content 750 ml e
- 75 cl e
- Cont. 75 cl e
- Percentuale di alcol sul volume (titolo alcolometrico). Indica la percentuale di alcol contenuta nel vino. Può essere preceduta dai termini ‘titolo alcolometrico effettivo’, ‘alcole effettivo’ o ‘alc % vol’.
Es: 12,5 % vol; Alcole effettivo 12,5 % vol; Alc 12,5 % vol
- Lotto. Si tratta di unità di vendita prodotte o confezionate in circostanze pressoché identiche. Si rivela di fondamentale importanza per garantire un’immediata rintracciabilità del prodotto, per comprendere la sua origine in occasione di eventuali controlli.
- Solfiti e allergeni. Ultimo requisito, ma non per importanza.
Non vi è sempre l’obbligo di inserire nell’etichetta del vino i solfiti poiché vi sono i limiti di tollerabilità. Se dalle analisi chimiche risulta una presenza di anidride solforosa pari o superiore a 10 mg/litro, in questo caso scatta l’obbligo e occorrerà inserire la dicitura ‘contiene solfiti’.
Questa soglia di tollerabilità, però, è prevista solo per i solfiti giacchè l’eventuale presenza di allergeni deve essere obbligatoriamente indicata a prescindere dalla quantità degli stessi.
L’omissione di entrambi i parametri è ben più grave rispetto alla mancanza di altri, poiché potrebbe cagionare gravi danni alla salute del consumatore finale. Sono previste perciò ingenti sanzioni.
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